STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE
ART. 1) COSTITUZIONE
È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d’ora in avanti anche Codice del Terzo Settore o CTS) e successive modifiche, l’Associazione denominata: “ASSOCIAZIONE ASTROFILI SIDERA”
La denominazione dell'Associazione sarà integrata dalla locuzione “Associazione di promozione sociale” e/o dell’acronimo APS solo in costanza di iscrizione al RUNTS nella sezione APS. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione “ASTROFILI SIDERA Associazione di promozione sociale” in sigla denominata “SIDERA APS”. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS nella sezione APS. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS nella sezione APS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di “Associazione di promozione sociale” o l'acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
ART. 2) SEDE LEGALE
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Calvi dell’Umbria all’indirizzo comunicato dal Consiglio Direttivo agli uffici competenti, ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
La variazione di sede legale nell’ambito del Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.
ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI
L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia, pluralismo, uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 4) FINALITA’
L’Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
In particolare l’Associazione ha lo scopo di divulgazione in campo astronomico e più in generale scientifico.
L’Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;
L’Associazione quindi, a titolo indicativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale sopra riportate, potrà svolgere, organizzare, gestire :
- Promuovere la divulgazione e lo studio dell'astronomia, ove le strutture dell'Associazione troveranno ospitalita' o saranno chiamate ad operare, nella gestione di strutture di Osservatori Astronomici, nelle scuole di ogni ordine e grado e nel pubblico generico;
- Realizzare e gestire delle strutture ad uso scientifico comuni anche future nel territorio Umbro-Sabino.
- Organizzare programmi di studio ed osservazione astronomica, tenendo conto della capacita' e possibilita' strumentali di tutti i soci e della Associazione, sia a favore degli stessi soci che di un piu' vasto pubblico interessato, ed alle scuole di ogni ordine e grado;
- Collaborare con Enti pubblici e privati od Associazioni che perseguano, anche professionalmente o in forma amatoriale, attivita' analoghe a quelle dell'Associazione.
L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.
L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.
L’Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ASSOCIATI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO
ART. 5) VOLONTARI
L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea degli associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.
L’Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
ART. 6) LAVORO RETRIBUITO
L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati (o al diverso limite previsto di volta dalla legge vigente), conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del Codice del Terzo Settore relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.
ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Nell'associazione non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Si applica l'art. 35, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
Possono far parte dell’Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che nella domanda di ammissione dichiarino di: condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione; accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.
La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.
ART. 8) DIRITTI-DOVERI ASSOCIATI
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.
Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
L'adesione comporta i seguenti obblighi:
- piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- il pagamento della quota associativa annuale, delle quote periodiche per le varie attività;
- mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.
L'adesione comporta i seguenti diritti:
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.
ART. 9) MODALITA’ AMMISSIONE ASSOCIATO
Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere firmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.
ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA
Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di associato per morosità. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
Lo status di associato si perde per recesso, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa (morosità), per esclusione. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 90 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.
Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi: quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L'associato espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea degli associati, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 12) Gli organi dell'Associazione sono: L'Assemblea degli associati, Il Consiglio Direttivo, Il Presidente, Organo di controllo (solo se obbligatorio per legge o facoltativo).
ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE INDEROGABILI
L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo. Al voto hanno diritto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti da almeno tre mesi. Per i minori, il voto è esercitato dai genitori fino al compimento degli 18 anni.
Assemblea ordinaria: discuti e delibera sui bilanci, elegge/revoca il Consiglio Direttivo e gli organi di controllo, approva il programma di attività, approva il regolamento dei lavori assembleari, delibera sulla responsabilità degli amministratori, esamina i ricorsi.
Assemblea straordinaria: scioglimento, devoluzione del patrimonio, trasformazione, fusione/scissione, modifiche statutarie.
La convocazione scritta deve indicare i punti all'ordine del giorno, data, ora e luogo. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'assemblea che nomina un segretario.
ART. 14) CONVOCAZIONE
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Si può convocare su richiesta motivata di almeno 1/10 degli associati o 1/3 dei consiglieri o dell'organo di controllo.
ART. 15) VALIDITÀ E PARTECIPAZIONE
Le delibere sono valide secondo l'art. 21 c.c. Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta (max 2 persone). I consiglieri non votano su deliberazioni che riguardano la loro responsabilità. La validità dei quorum segue l'art. 21 c.c. Le assemblee possono svolgersi in videoconferenza.
ART. 16) VOTO SINGOLO
Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto (su richiesta di almeno un decimo dei presenti). Per l'elezione delle cariche sociali si usa sempre il voto segreto. Vale il principio del voto singolo.
ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO
Composto da un minimo di 3 membri, eletti dall'Assemblea, in carica per 3 esercizi. La maggioranza deve essere di persone fisiche associate. I membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni della maggioranza, decade l'intero organo e si convoca l'Assemblea per il rinnovo. L'Assemblea può delegare al Consiglio la nomina delle cariche (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere). Se non delegata, il Consiglio elegge queste cariche nella prima seduta.
ART. 18) RIUNIONI
Si riunisce su richiesta del Presidente o della maggioranza. Presieduto dal Presidente (o Vicepresidente in sua assenza). Validità con la maggioranza dei componenti; se composto da soli 3, tutti devono essere presenti.
ART. 19) COMPETENZE DEL CONSIGLIO
Redige i programmi, cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari, redige i bilanci, stipula atti e contratti, delibera sulle convenzioni con Pubblica Amministrazione, nomina/dirige il personale, delibera ammissioni/espulsioni, determina le quote associative, delibera sull'esercizio di attività diverse, ratifica provvedimenti di urgenza del Presidente, svolge attività necessarie alla gestione.
ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO
Convocato dal Presidente o su richiesta della maggioranza. Preavviso ordinario di almeno 8 giorni; in caso di urgenza anche telefonicamente.
ART. 21) PRESIDENTE
Rappresenta legalmente l'Associazione e firma gli atti. Convoca il Consiglio e l'Assemblea, sovraintende alla gestione, verifica l'osservanza dello statuto. In caso di assenza del Presidente, le funzioni spetteranno al Vicepresidente. Il Presidente può compiere atti di amministrazione straordinaria in casi eccezionali di necessità e urgenza, previa ratifica del Consiglio.
ART. 22) SEGRETARIO E TESORIERE
Il Segretario cura l'attività amministrativa, tiene i libri sociali e la corrispondenza. Il Tesoriere tiene la contabilità, cura incassi e pagamenti secondo le delibere del Consiglio.
ART. 23) ORGANO DI CONTROLLO
Nominato se obbligatorio per legge (superamento limiti) o facoltativamente dall'Assemblea. Collegiale (3 effettivi + 2 supplenti) o monocratico. Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione. Esercita la revisione legale dei conti se superati i limiti di legge o se facoltativamente attribuita. Dura in carica 3 esercizi. I componenti devono possedere i requisiti di cui all'art. 2397 c.c.
ART. 24) RIUNIONI IN VIDEO-CONFERENZA
Tutti gli organi possono riunirsi in videoconferenza rispettando il metodo collegiale, la buona fede e la parità di trattamento. È necessario: verificare identità, permettere al segretario di percepire gli eventi, permettere a tutti di partecipare e votare simultaneamente, e indicare i luoghi di collegamento nell'avviso. La riunione si considera svolta nel luogo del Presidente. Se il collegamento si interrompe, le decisioni prese fin allora rimangono valide.
PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
ART. 25) Il patrimonio è indivisibile e destinato esclusivamente alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Comprende beni mobili e immobili, fondi di riserva eccedenza, quote associative, contributi privati, lasciti, contributi pubblici (UE, Stato, enti), rendite, rimborsi, proventi di cessioni, iniziative promozionali, raccolte fondi.
ART. 26) INTRASMISSIBILITÀ QUOTA ASSOCIATIVA Le somme versate per la tessera e le quote sono vincolate al sostegno dell'Associazione e non costituiscono titolo di proprietà, non sono rimborsabili e non sono trasmissibili.
SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
ART. 27) Libro degli associati, registro dei volontari, libri delle adunanze (assemblea, consiglio, altri organi). Gli associati hanno diritto di consultare i libri su richiesta motivata con preavviso di 15 giorni.
ART. 28) IL BILANCIO L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il Consiglio approva il bilancio entro il 31 marzo dell'anno successivo; l'Assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura. Include stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione. Se i ricavi sono sotto i 300.000€ può essere redatto in rendiconto per cassa. Bilancio depositato nel RUNTS. In presenza dei requisiti di legge o facoltativamente, si elabora anche il bilancio sociale.
ART. 29) RENDICONTO RACCOLTA FONDI OCCASIONALE Per ogni campagna occasionale si redige un rendiconto separato entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, da depositare nel RUNTS.
SCIoglimento E DEVOLUZIONE
ART. 30) Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
ART. 31) I liquidatori sono nominati dall'Assemblea. Il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa disposizione di legge, ad altri ETS previa acquisizione del parere dell'Ufficio RUNTS.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 32) Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e alla normativa vigente sulle APS.